Art. 2.
(Destinatari).

      1. Il contratto formativo può essere stipulato dagli adolescenti, intendendo per tali i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, e dai giovani fino ai venticinque anni di età con i datori di lavoro privati e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I soggetti in possesso di diploma di laurea possono stipulare il contratto formativo sino all'età massima di ventinove anni. Qualora il lavoratore sia disabile i limiti massimi di età sono elevati di due anni.
      2. È fatto divieto, per un biennio, di stipulare ulteriori contratti formativi ai datori di lavoro che non abbiano trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 33 per cento di quelli giunti a scadenza, con acquisizione della certificazione di qualificazione professionale, nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il numero dei contratti trasformati sia compreso tra il 33 per cento e il 66 per cento di quelli giunti a scadenza, il datore di lavoro può stipulare ulteriori contratti formativi in pari numero. Il divieto di nuove assunzioni con contratto formativo non si applica quando nel biennio di riferimento siano venuti a scadere non più di due contratti formativi.
      3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, non si tiene conto di coloro che si sono dimessi volontariamente durante il periodo di svolgimento del contratto formativo e di coloro licenziati per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova.